La Corte di Cassazione, pronunciandosi a sezioni unite, ha nei giorni scorsi statuito che il Territorio Libero di Trieste giuridicamente non è mai esistito né esiste attualmente, pertanto non si può parlare di una sua indipendenza dallo Stato Italiano né di uno speciale regime tributario applicabile a esso. Lo Stato Italiano è perciò perfettamente legittimato a imporre l’obbligo di pagare tasse e imposte a Trieste, Iva compresa, e sottrarsi a questo dovere è un illecito perseguibile ai sensi di legge.
È stato così respinto il ricorso degli indipendentisti — circa 500, tra associazioni (“Trieste Libera” in testa), comuni cittadini, imprenditori e società — che si erano costituiti in giudizio, riuniti sotto il nome di Rappresentanza Internazionale provvisoria del Territorio Libero di Trieste.
Il ricorrente rivendicava la corretta applicazione del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, che aveva istituito il Territorio Libero (Free Territory of Trieste), diviso in Zona A e Zona B, e ne aveva affidato l’amministrazione al Governo Militare Alleato.
Evidenziava quindi i presunti obblighi internazionali della Repubblica Italia e del Governo Italiano nei confronti del Free Territory of Trieste, la cui amministrazione civile provvisoria era stata affidata fiduciariamente al Governo Italiano a partire dal 5 ottobre 1954, l’anno del Memorandum d’Intesa di Londra, l’atto con il quale l’Italia e la Jugoslavia si erano accordate per assumere l’una l’amministrazione della Zona A e l’altra l’amministrazione della Zona B.
In applicazione di detto Memorandum, Trieste, il 26 ottobre 1954, era ritornata all’Italia, visto che la zona A andava da San Giovanni di Duino e arrivava fino a Muggia, comprendendo anche l’area urbana del capoluogo.
Il ricorrente faceva derivare da tutto ciò la carenza assoluta di titolo da parte del Governo Italiano a imporre e riscuotere tasse nel Territorio Libero di Trieste e nel Porto Franco Internazionale di Trieste, e chiedeva la sospensione di tutti i procedimenti di riscossione coattiva.
Il Tribunale di Trieste ha dichiarato il ricorso inammissibile. In seguito, la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato quella sentenza, sostenendo che non spetta al Giudice Ordinario di sindacare il modo in cui lo Stato esercita la sovranità, compresa l’adesione ai Trattati Internazionali e di politica fiscale; e ha riconosciuto l’esistenza del Territorio Libero, inteso come organismo internazionale. Un tanto, nonostante che nel 1964 la Corte Costituzionale avesse dichiarato l’inesistenza di detto Territorio Libero.
La Corte Costituzionale ha pertanto ribadito la propria sentenza del 9 giugno 1964. La ragione consiste in questo: il Territorio Libero di Trieste è stato bensì istituito, ma non è stato mai costituito. Il Trattato di Parigi sarebbe dovuto entrare in vigore nel Settembre 1947, ma tra la primavera e l’autunno di quell’anno è scoppiata la Guerra Fredda e questo ha successivamente impedito che il Territorio Libero di Trieste venisse costituito. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU avrebbe dovuto
nominare il governatore, ma non l’ha mai fatto. La zona A e la zona B sono state amministrate di fatto, provvisoriamente, dai Paesi assegnatari fino a quando, con la stipulazione del Trattato di Osimo tra l’Italia e la Jugoslavia, tale assegnazione non è diventata definitiva. Il confine politico tra l’Italia e la Jugoslavia è stato così fissato appena fuori Muggia.
Si chiude così un’annosa vicenda giudiziaria dai risvolti politici che ha occupato per anni le cronache triestine e che, mancanza di pregio giuridico a parte, si contraddiceva “in nuce”, in quanto il ricorrente si rivolgeva a un organo di giustizia dello Stato italiano avente sede a Trieste, chiedendo che questo dichiarasse che lo Stato italiano non era sovrano a Trieste.